La nostra azienda è abilitata ad eseguire su tutto il territorio nazionale PROVE IN CAMPO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA SPI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE MT E BT, E DI SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE SPG IN CONFORMITA’ A CEI 0-16 E CEI 0-21 come previsto dalle normative vigenti.
Tali verifiche in campo sono previste dalla norma CEI 0-21 e dalla terza edizione della norma CEI 0-16; i certificati di prova in campo sono necessari ai fini dell’allacciamento da parte di Enel.
Lo scorso 7 agosto è stata approvata la Deliberazione 421/2014/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.
Tutti i produttori di energia da fonti non programmabili (Fotovoltaico, Eolico) con impianti di potenza nominale (o di picco) uguale o superiore a 100kW connessi o da connettere in MEDIA TENSIONE devono implementare un sistema per lo sgancio remoto dell’impianto dalla Rete di Distribuzione.
Per riassumere, L’Authority ha deciso che:
– Questo adeguamento deve avvenire entro il 31 gennaio 2016 e vale per impianti con richiesta di connessione sia antecedente che successiva il 1 gennaio 2013(*).
(*)per gli impianti dopo il 1 gennaio 2013 l’impianto gia’ debbono essere conformi
– Le modalità di sgancio sono regolate da Terna nell’Allegato A72 al Codice di Rete (che viene recepito con la stessa Delibera).
– I dettagli tecnici dell’adeguamento sono contenuti nell’Allegato M alla norma CEI 0-16 edizione III (2012-12).
– Chi non esegue l’adeguamento rischia inevitabilmente la sospensione della Tariffa Incentivante.
– Chi esegue l’adeguamento entro il 30 giugno 2015 avrà diritto ad un premio :
800 Euro(impianti con 3 Dispositivi di Interfaccia);
650 Euro (impianti con 2 Dispositivi di Interfaccia);
500 Euro (impianti con 1 Dispositivo di Interfaccia).
– Chi esegue l’adeguamento dopo il 30 giugno ed entro il 31 agosto 2015 avrà diritto a premi dimezzati.
– I Distributori di Rete verificheranno il corretto funzionamento delle apparecchiature installate ed in caso di esito negativo, procederanno alla segnalazione del caso al GSE con conseguente sospensione della tariffa, oltre alle conseguenze dell’inadempimento al Regolamento d’Esercizio.
In questo scenario, il Laboratorio Metrologico Ternano vi propone i suoi servizi per:
– Adeguare i Dispositivi di Interfaccia all’Allegato A70 al Codice di Rete di Terna (se non già adeguati)
– Integrare i Dispositivi di Interfaccia come previsto dall’Allegato M della norma CEI 0-16e quindi adeguarli all’Allegato A72 al Codice di Rete di Terna
– Eseguire le verifiche periodiche sui Dispositivi di Protezione Generale e di Interfaccia come da prescrizioni del Regolamento d’Esercizio del Distributore.
CEI 021 PROTEZIONI INTERFACCIA BT 3 ANNI
CEI 016 PROTEZIONI GENERALI MT 2 ANNI
Si RICORDA INOLTRE CHE NON PROCEDENDO ALLE VERIFICHE PERIODICHE , AD UNA VERIFICA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE SI POTREBBE AVERE ANCHE UN EVENTUALE DISTACCO DALLA RETE(CON RELATIVA PERDITA’ DI PRODUZIONE)
Ritenendo di aver fatto cosa gradita con questa comunicazione, rimaniamo a vostra disposizione per ogni approfondimento in merito.
Per “prove in campo”, come precisato dalla norma CEI 0-16 e la variante V1 della CEI 0- 21, si intendono le prove eseguite sul sito dove e’ fisicamente installato l’impianto fotovoltaico asservito dalla protezione, quindi non sono ammesse prove in laboratorio. Secondo quanto da noi interpretato sono da ritenersi comprese in tale categoria sia le prove di prima installazione che quelle delle verifiche successive ovvero da eseguirsi OGNI 3 ANNI per impianti BT e ogni 2 ANNI per impianti MT.
La verifica con cassetta di prova, o idonea strumentazione era richiesta anche prima dell’entrata in vigore della CEI 0-21 dal distributore. Evidenziamo come esempio la Guida per le Connessioni alla rete Elettrica di Enel Distribuzione (edizione 2.1 del dicembre 2010).
Il produttore si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione di interfaccia ed a verificare periodicamente le tarature delle soglie di intervento. Tale verifica va effettuata periodicamente, in un intervallo di tempo non superiore a 3 anni, e comunque in caso di modifica delle tarature iniziali, che è il caso proprio della delibera 243.
Riteniamo che senza una apposita verifica strumentale non si possa dichiarare che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, soprattutto se l’interfaccia sarà oggetto di modifica delle soglie di frequenza.
Emerge quindi secondo noi la necessità di verificare a livello strumentale le interfacce oggetto di verifica, al fine di poter dichiarare correttamente che l’impianto rimane connesso secondo le prescrizioni della delibera 243. Quanto sopra vuole essere uno spunto per una riflessione tecnica, e non vuole diventare oggetto di discussioni sul fatto che le verifiche siano più o meno necessarie. Fateci sapere la vostra opinione.